allegato alla deliberazione di Assemblea consortile n° 02 del 22.02.2006 

INDIVIDUAZIONE DEI DESTINATARI DEGLI INTERVENTI E DEI SERVIZI SOCIALI CONSORTILI E DEFINIZIONE DEI LORO DIRITTI 

Premessa. 

 

Secondo l’impostazione voluta dai Comuni di Collegno e Grugliasco, l’attività del CISAP deve essere espletata a beneficio della comunità locale nel suo complesso ed a tal fine deve concretizzarsi nella fornitura di prestazioni e servizi – gratuiti o a pagamento – a tutti i cittadini in condizioni di difficoltà personale o famigliare. 

Tutela dei diritti ed offerta di opportunità sono dunque gli elementi sui quali si è incentrata l’attenzione del Consorzio. Diritti esigibili per i (relativamente pochi) cittadini in condizioni di grave disagio ed opportunità per i cittadini (potenzialmente “tutti”) che, pur essendo in difficoltà personale o familiare, sono in grado di “mettere in campo” risorse proprie. 

Ai minori privi delle cure familiari, ai soggetti con handicap intellettivi, agli anziani non in grado di provvedere alle proprie esigenze, alle gestanti e madri in difficoltà ed a tutte le persone che necessitano di prestazioni specifiche per uscire dalla schiavitù dell’emarginazione, non basta infatti assicurare che non verranno esclusi e che non saranno ostacolati da barriere informative, culturali o fisiche nell’accesso ai servizi 1. 

La legge 8 gennaio 2004 n. 1 della Regione Piemonte - che detta le “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” – pur ribadendo, all’articolo 22, il concetto di “accesso prioritario” per le fasce più deboli, riconosce, “a ciascun cittadino il diritto di esigere, secondo le modalità previste dall’ente gestore istituzionale, le prestazioni sociali di livello essenziale di cui all’articolo 18”. 

Nonostante la mancata definizione degli standard delle prestazioni da garantire (l’articolo 18 si limita infatti ad elencare le prestazioni di livello essenziale) è dunque opportuno che gli Enti gestori si impegnino ad assicurare, alle persone in condizione di maggiore debolezza, il diritto all’assistenza, non in via prioritaria, ma in regime di certezza. 

La programmazione locale ed il quadro regolamentare devono pertanto prevedere che a queste persone vengano, in ogni caso, garantite le prestazioni necessarie provvedendo alla puntuale quantificazione delle risorse finanziarie, umane e patrimoniali destinate alla realizzazione dei servizi preposti ad erogare le prestazioni di livello essenziale. 

Assicurare il diritto all’assistenza sociale e socio sanitaria. 

Il Piano sanitario nazionale 2003 – 2005 2 individua – tra gli obiettivi generali di salute assegnati al sistema sanitario – quello relativo alla “La salute nel sociale”. Il target di tale obiettivo è rappresentato dai poveri ed emarginati; dai minori in generale, e da quelli vittime di maltrattamento ed abuso in particolare; dalle persone con problemi di salute mentale; dai tossicodipendenti; dalle persone detenute; dagli immigrati. 

A fronte di tale “popolazione obiettivo “ non sorprende che, prima di declinare l’obiettivo generale nei sub obiettivi specifici, si precisi che “Nessun sistema sanitario, per quanto tecnicamente avanzato, può soddisfare a pieno la propria missione se non è rispettoso dei principi fondamentali di solidarietà sociale e di integrazione socio – sanitaria”. I “doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”- sanciti dall’articolo 2 della nostra Costituzione – devono dunque tradursi in diritti esigibili alle prestazioni, in particolare per le fasce più deboli della popolazione. Anche perché – in materia di integrazione socio sanitaria – le “questioni di principio” hanno una immediata ricaduta in termini di sostanza. Non è infatti indifferente – per il cittadino - se una determinata prestazione compete istituzionalmente al sistema sanitario o a quello socio assistenziale. Nel primo caso si può parlare di diritto soggettivo a beneficiare di prestazioni erogate nell’ambito di livelli essenziali di assistenza definiti, mentre, nel secondo, non sono a tutt’oggi previste prestazioni esigibili su base nazionale: fatta salva la vigenza degli articoli 154 e 155 del regio decreto n. 773 che individuano nel comune il soggetto tenuto a disporre il ricovero in istituto (unica prestazione alla quale hanno diritto i cittadini italiani inabili al lavoro e privi di mezzi) per i minori, i soggetti con handicap e gli anziani in gravi difficoltà socio economiche. 

Per quanto attiene alla esigibilità delle prestazioni inserite tra i livelli essenziali di assistenza è dunque rassicurante constatare che la legge 8 gennaio 2004 n. 1 della Regione Piemonte recepisce quanto disposto dalla normativa nazionale in materia socio sanitaria. 

Con riferimento alle “Funzioni delle Aziende sanitarie locali” nell’articolo 7, comma 1, della L.R. 1/2004 si precisa infatti che queste ultime: “assicurano, secondo la normativa vigente e secondo le modalità individuate nei piani attuativi aziendali, nei programmi delle attività territoriali e nei piani di zona, le attività sanitarie a rilievo sociale e le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria garantendone l’integrazione, su base distrettuale, con le attività sociali a rilievo sanitario di competenza dei comuni”. 

Coerentemente con tale impostazione l’articolo 9, comma 5, della legge regionale assegna alla competenza dei soggetti gestori dei servizi sociali: “le attività sociali a rilievo sanitario” con l’obbligo di garantirne “l’integrazione, su base distrettuale, con le attività sanitarie a rilievo sociale e con le prestazioni ad elevata integrazione sanitaria di competenza delle ASL”. 

La normativa della Regione Piemonte sancisce quindi che le prestazioni sociali a rilevanza sanitaria si sostanziano nella messa a disposizione delle competenze professionali di area sociale - necessarie per la realizzazione dei percorsi integrati socio sanitari - e nell’assolvimento della funzione di sostegno economico nei confronti degli utenti che - a causa del basso livello di reddito – non possono assumere a proprio carico gli oneri degli interventi. Il complesso delle prestazioni assistenziali e riabilitative viene pertanto fatto afferire – come del resto prevede l’articolo 3 septies del decreto legislativo 502/1992 - alla fattispecie delle prestazioni sanitarie a rilevanza sociale ed a quelle ad elevata integrazione. 

Da ciò deriva la competenza delle unità sanitarie locali ad assicurare l’erogazione delle prestazioni socio sanitarie, attraverso modalità organizzative che consentano la valutazione multidisciplinare del bisogno, la definizione di un piano di lavoro integrato e personalizzato e la valutazione periodica dei risultati ottenuti.3 

Dunque, per sintetizzare, si può affermare che: 1) sono esigibili per legge i diritti alle prestazioni sanitarie 4  e a quelle socio sanitarie pur con contribuzione da parte degli utenti; 2) qualora detti utenti non siano in condizione di pagare il dovuto, spetta ai Comuni integrare la spesa attingendo ai fondi propri, a quelli regionali ed alle quote del Fondo nazionale per le politiche sociali che – tramite le Regioni – viene ripartito tra gli Enti gestori dei servizi sociali.

Se è (relativamente) semplice vincolare le risorse consortili da destinare all’assolvimento dei doveri istituzionali nei confronti dei destinatari di prestazioni socio assistenziali di livello essenziale, meno agevole è ottenere che l’Azienda sanitaria di riferimento assolva ai propri obblighi per quanto attiene alle prestazioni afferenti all’area socio sanitaria. 5

 Il Consorzio è pertanto chiamato a svolgere una funzione promozionale nei confronti dell’Azienda sanitaria locale affinché, a livello distrettuale, venga garantito, agli aventi diritto, l’accesso alle prestazioni sanitarie e socio sanitarie di livello essenziale. 

Le funzioni delegate al consorzio. 

Al Consorzio - in quanto ente delegato - è richiesto di esercitare le funzioni comunali concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale di cui all’art. 6, commi 1 e 2, della legge regionale 1/2004 e, nell’ambito di queste, di: 

Il perseguimento della tutela del diritto all’assistenza sociale nell’ambito intercomunale comporta l’assunzione – da parte del Consorzio – dell’esercizio doveroso delle funzioni delegate a beneficio dei destinatari degli interventi e dei servizi sociali - individuati in base ai criteri indicati dal titolo V° della legge regionale 1/2004 - al fine di renderne effettivi i diritti. 

In particolare al Consorzio è richiesto di: 

I soggetti aventi diritto. 

 

Al fine di evitare divaricazioni tra diritti proclamati e diritti effettivamente esigibili è necessario procedere alla preventiva definizione dei parametri di valutazione delle condizioni di difficoltà che, rientrando nell’area della tutela del diritto all’assistenza sociale, richiedono interventi assistenziali garantiti e livelli di servizi atti a tutelare efficacemente le posizioni soggettive ed a rendere esigibili i diritti soggettivi riconosciuti. Tali condizioni sono individuate come segue: 

Le prestazioni essenziali di assistenza sociale. 

 

I cittadini che si trovano nelle sopra elencate condizioni hanno diritto di accedere ai servizi e alle prestazioni di cui all’art. 18 della legge regionale 1/2004 ed a misure ed interventi socio assistenziali e sociali a rilevanza sanitaria volti: 

Il Consorzio assicura inoltre ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale o sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente. 

In particolare sono individuate le seguenti prestazioni essenziali che vengono assicurate alle persone rientranti nell’area della tutela del diritto all’assistenza sociale: 

Gli standard assistenziali e gli operatori addetti. 

 

Il Consorzio eroga i servizi sociali e sociali a rilevanza sanitaria mediante personale dipendente - che opera presso sedi decentrate territorialmente e presso la sede del distretto sanitario - o attraverso le cooperative sociali alle quali vengono assegnate, in regime di concessione, specifiche attività (assistenza domiciliare ed educativa, centri diurni, gruppi appartamento, comunità alloggio). 

La “concessione di pubblico servizio” è infatti lo strumento di cui la legge si serve per delegare a privati l’esercizio di servizi di esclusiva pertinenza, relativamente alla titolarità, delle Pubbliche Amministrazioni . 

In tal modo il Consorzio ha cercato di coniugare, in modo corretto, il principio di sussidiarietà - che prevede il coinvolgimento del Terzo Settore nella programmazione e nella gestione dei servizi - con la necessità di affermare che la titolarità – e quindi la responsabilità – dei servizi preposti ad erogare prestazioni di livello essenziale deve rimanere pubblica. 

I contratti di concessione prevedono che le cooperative assicurino gli standard numerici di personale assistenziale ed educativo concordati tra il Consorzio e le associazioni rappresentative degli utenti. Per quanto attiene alle strutture diurne e residenziali per i soggetti con handicap i livelli di assistenza sono maggiorati del 25% rispetto agli standard minimi regionali previsti dalla D.G.R. n. 230/1997. A tutto il personale operante nei servizi deve inoltre essere applicato il contratto collettivo nazionale delle cooperative sociali. 

Al fine di effettuare le opportune verifiche sul funzionamento dei servizi è previsto che i contratti di concessione indichino – oltre alle clausole necessarie a tutelare l’utenza – anche le modalità di controllo che il Consorzio adotta relativamente al personale (numero, qualifica ed orari, documentazione attestante il possesso dei requisiti di studio e professionali, attestazioni comprovanti il regolare versamento degli oneri contributivi, ecc.) 

Una particolare attenzione è stata dedicata alle strutture residenziali per minori e per persone adulte con handicap. Il modello adottato è quello dei gruppi appartamento da 4/6 posti e delle comunità alloggio da 8/10 posti. Tutte le strutture sono inserite nel vivo del contesto sociale in modo da evitare, o almeno di ridurre, i nefasti effetti dell’emarginazione e da consentire, per quanto possibile, un continuo interscambio con la popolazione. 

Ai soggetti con handicap inseriti nelle strutture residenziali viene garantito l’accompagnamento in caso di ricovero in ospedale e tutta l’assistenza personale necessaria, evitando ogni richiesta di “assistenza aggiuntiva” ai familiari, sia durante il ricovero ospedaliero che in regime di permanenza presso le comunità o i gruppi appartamento. 

I Centri Diurni per soggetti con handicap intellettivi gravi erogano il servizio per otto ore al giorno per cinque giorni la settimana ed è previsto che almeno un centro assicuri l’attività anche nel periodo delle ferie estive. 

Ad ulteriore garanzia dell’utenza, oltre alla vigilanza sulle strutture effettuata dalla Commissione Aziendale ASL /Consorzio – che opera sulla base delle vigenti disposizioni regionali – è data facoltà alle associazioni degli utenti di accedere liberamente ai presidi per effettuare ogni opportuna verifica sulle reali condizioni di permanenza degli assistiti . 

Tutto il personale impiegato nei servizi di assistenza sociale ed alla persona – dal Consorzio così come dalla cooperative – appartiene ai profili professionali previsti dalla vigente normativa in materia di servizi sociali: 

L’organizzazione e la localizzazione dei servizi. 

 

I servizi del Consorzio sono organizzati per funzioni ed espletano la propria attività mediante unità operative territoriali e/o attraverso gruppi di lavoro e servizi con bacino d’utenza comunale o intercomunale. Vengono inoltre utilizzati i presidi diurni e residenziali convenzionati afferenti alla rete dell’ambito consortile. 

Le sedi territoriali presso le quali operano gli uffici di servizio sociale sono: 

Le sedi territoriali assicurano stabilmente le funzioni di segretariato sociale e quelle di assistenza sociale professionale. L’utenza accede alle prestazioni attraverso dette sedi che provvedono, secondo i casi, ad espletarle direttamente o ad attivare gli interventi che vengono erogati dal Consorzio/dall’ASL. TO3 a livello del distretto sanitario n.1 dell’ASL TO3. 

La rete dei presidi semi residenziali e residenziali utilizzata dal Consorzio / distretti n. 1 dell’ASL TO3 è composta dalle seguenti strutture: 

Sin dal 2000 è stato attivato il sistema sperimentale di accreditamento di tre cooperative sociali, che forniscono assistenza domiciliare attraverso lo sportello socio sanitario distrettuale attivato presso il distretto sanitario in via Oberdan – Collegno. 

Attraverso lo sportello è inoltre possibile accedere al centro di documentazione sulla disabilità ed alla fornitura di servizi di supporto alle famiglie dei minori con handicap. 

E’ inoltre attivo uno sportello di informazione sociale gestito in partnership con la Provincia di Torino che opera presso presso la sede centrale, sita in via Leonardo Da Vinci 135 a Grugliasco. 

Norme a tutela degli aventi diritto. 

 

Le prestazioni essenziali di assistenza sociale vengono erogate sulla base di specifici regolamenti consortili - e/o dell’Azienda sanitaria competente per territorio - che stabiliscono i diritti ed i doveri da rispettare nel rapporto tra il cittadino e gli operatori addetti al fine di assicurare il migliore funzionamento dei servizi di assistenza sociale e di aiuto alla persona ed alle famiglie ed in particolare: 

A tutela dei diritti dei cittadini ogni regolamento del Consorzio deve, in ogni caso, prevedere: 

Una ulteriore tutela dei diritti dei cittadini è rappresentata dalla possibilità di formulare osservazioni e reclami. L’osservazione ed il reclamo servono infatti al miglioramento continuo dei servizi consortili e sono il segno dell’interesse per l’attività e per i servizi offerti. 

Le osservazioni ed i reclami da parte dei cittadini vengono raccolti dalle segreterie delle sedi del Consorzio alle quali vengono rivolte e trasmesse alle direzioni dei servizi interessati che provvedono ad effettuare le opportune verifiche. Il direttore provvede a correggere l’errore segnalato; all’eventuale variazione della procedura adottata ai fine di non ripetere l’errore; a fornire risposta scritta al cittadino che ha inoltrato il reclamo entro un massimo di quindici giorni dalla ricezione. I reclami sono quindi trasmessi alla direzione del Consorzio che provvede all’archiviazione su carta e su banca dati. 

Oneri economici delle prestazioni. 

 

L’Assemblea Consortile provvede annualmente – in sede di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale - a destinare le risorse finanziarie, umane e patrimoniali necessarie ad assicurare l’erogazione delle prestazioni essenziali ai soggetti aventi diritto. 

Per quanto attiene alla contribuzione al costo dei servizi e delle prestazioni posta a carico degli aventi diritto il Consorzio opera in ossequio alle vigenti disposizioni ed in particolare: 

Fatto salvo il rispetto delle norme sopra citate, l’eventuale concorso al costo dei servizi in base al reddito degli aventi diritto viene determinato secondo i criteri e le modalità previste dai regolamenti consortili relativi alle specifiche prestazioni di livello essenziale.


1 Decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2001 “Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2001 – 2003”, parte 1 ”Le radici delle nuove politiche sociali”. 

2 Decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2003 “Approvazione del Piano sanitario nazionale 2003 – 2005”.  

3 Così come stabilito dal DPCM 29.11.2001 che, all’allegato 1.C, definisce i livelli essenziali di assistenza (LEA) con riferimento all’area dell’integrazione socio sanitaria. Giova inoltre ricordare che il decreto ha assunto forza di legge dello Stato con l’approvazione dell’articolo 54 della legge finanziaria del 2003 nel quale si precisa che “Le prestazioni riconducibili ai suddetti livelli di assistenza e garantite dal servizio sanitario nazionale sono quelle individuate all’allegato 1 del Decreto del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001…”.

4 Legge 4 agosto 1955 n.692: l’assistenza deve essere fornita senza limiti di durata alle persone colpite da malattie specifiche della vecchiaia; decreto del Ministro del Lavoro del 21 dicembre 1956: l’assistenza ospedaliera deve essere assicurata a tutti gli anziani quando gli accertamenti diagnostici, le cure mediche o chirurgiche non siano normalmente praticabili a domicilio; legge 12 febbraio 1968 n.132, art. 29: le Regioni devono programmare i posti letto ospedalieri necessari a soddisfare le esigenze dei malati acuti, cronici, convalescenti e lungo degenti; legge 13 maggio 1978 n. 180: le USL devono assicurare a tutti i cittadini, qualsiasi sia la loro età, le necessarie prestazioni dirette alla prevenzione, cura e riabilitazione delle malattie mentali; legge 23 dicembre 1978 n. 833: le USL sono obbligate a provvedere alla tutela della salute degli anziani, anche al fine di prevenire e di rimuovere le condizioni che possono concorrere alla loro emarginazione, qualunque siano le cause, la fenomenologia e la durata delle malattie.

5 Il riferimento è alle prestazioni sanitarie, sanitarie a rilevanza sociale e sociali a rilevanza sanitaria - di cui all’articolo 3 septies del D.Lgs 502/1992 e s.m.i. – che l’allegato 1, Punto 1.C del D.P.C.M. 29.11.2001 “Definizione dei livelli essenziali di assistenza “ ed il D.P.C.M. 10.02.2001 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie” assegnano, rispettivamente, alla titolarità del S.S.N. ed a quella dei Comuni che esercitano le funzioni ad essi attribuite tramite i propri Enti gestori.

 6 Il dettato dell’articolo 113 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267: “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” – prevedendo la concessione tra le varie forme di gestione dei servizi pubblici locali – dà facoltà ai comuni – attraverso il rilascio della concessione – di trasferire ad un soggetto privato non la titolarità del servizio, che rimane comunque all’ente pubblico, ma il suo esercizio doveroso. La concessione consente dunque di garantire, all’Ente gestore, penetranti poteri di intervento, specie in merito ai criteri gestionali generali, nei confronti dei soggetti privati chiamati ad espletare i servizi.

7 Il testo del “Regolamento sull’accesso a strutture diurne e residenziali da parte delle associazioni dell’utenza e dei movimenti di base con facoltà di osservazione e verifica della gestione” è disponibile sul sito del CISAP: www.cisap.to.it 

8  Così come previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge 11 febbraio 2005, n. 15 “Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme generali sull’azione amministrativa”.